Quando non si applica l’IVA nella fattura elettronica

Software gestionale fattura elettronica

PROVALO GRATIS PER 15 GIORNI!

Inizia con 15 giorni di prova gratuita senza anticipare la carta di credito!

Importa con un click tutti i dati dal tuo vecchio gestionale e scopri in un attimo le possibilità che ti offre fatturhello Premium Plus!

In questo articolo:

Che cos’è l’esenzione, l’esonero e la non applicabilità dell’IVA

In generale si tratta di operazioni di acquisto/vendita per le quali non è richiesto il pagamento di alcuna imposta sul valore aggiunto e che quindi hanno l’indicazione dell’IVA allo 0%.

Chi ha diritto a l’esenzione, l’esonero o la non applicabilità dell’IVA

L’esclusione dall’applicazione dell’IVA vale generalmente per i soggetti esonerati. Se le operazioni di vendita o erogazione di servizi si sono svolte all’estero sono definite operazioni non imponibili IVA. Le operazioni sono, invece, esenti dall’IVA quando riguardano beni o attività espressamente individuate per legge, come le prestazioni sanitarie, le attività educative e culturali, alcune operazioni immobiliari. Tutte le operazioni esenti IVA sono elencate nell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/72.

Le persone fisiche che hanno una partita iva (ditte individuali) possono, infine, essere esentate dal versamento dell’IVA se presumono di conseguire ricavi e compensi inferiori ai 65.000€ all’interno dell’anno fiscale, accedendo al regime forfetario agevolato che comporta l’esonero dal versamento dell’IVA e l’esonero dall’emissione della fattura elettronica che termina nel 2022.

Il codice natura di non applicabilità dell’IVA nella fattura elettronica

Quando si predispone una fattura elettronica esente IVA è necessario indicare 0% di aliquota IVA da applicare. Una volta inserito tale codice è necessario inserire la motivazione di esenzione, esonero o non applicabilità fiscale dell’operazione. Ad ogni caso corrisponde un codice di natura da N1 a N7.

N1 – Operazioni escluse (ex art. 15)

Sono tutte le operazioni in cui l’esclusione dell’IVA è determinata da ritardi, mora non concordata, beni ceduti come omaggi, sconti, premi o abbuoni, spese sostenute per conto di terzi tramite accordo esplicito, imballaggi a rendere per rivalsa IVA.

N2- Operazioni non soggette

Le operazioni sono soggette sono quelle legate a:

  • Prestazioni di beni o servizi extra UE (Art. 7)
  • Acquisto di articoli con IVA assolta all’origine tabaccheria, quotidiani, telefonia al pubblico (ex. art. 74, D.P.R. n. 633/72 commi 1,2)
  • Prestazioni eseguite da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolati (regime di vantaggio e regime forfetario)

N3 – Operazioni non imponibili

Rientrano in tale voce le cessioni di beni e servizi Intra UE, ovvero avvenuti all’interno della Comunità Europea (art. 42 D.L. n. 331/93).

N4 – Operazioni esenti (art. 10 e art. 74)

Si tratta di prestazioni sanitarie, educative, ludiche, interventi edili specifici.

N5 – Operazioni nel regime di margine

Rientrano gli scambi di beni per i quali si applica il regime speciale per i beni usati (art. 36 D.L. n. 41/95) e i servizi senza indicazione dell’imposta poiché legati al turismo e ai viaggi (art. 74 D.P.R. n. 633/72).

N6 – Operazioni in inversione contabile (reverse charge)

Si tratta di tutti gli interventi di pulizia e manutenzione compresi nell’art. 17 comma 6, lett. a-ter.

N7 – IVA assolta  in altro stato UE

Rientrano in questa categoria gli scambi di beni a distanza o servizi on line, come la vendita da e-commerce dove i beni hanno sede in uno Stato differente da quello UE della compravendita (art. 40 e art. 41).