Cos’è l’IVA nella fatturazione elettronica?

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In questo articolo:

L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta indiretta che si applica sulle cessioni e sugli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuate sul territorio dello Stato di appartenenza dell’azienda.

L’IVA è dovuta solo sulle operazioni imponibili e si applica con aliquote proporzionali diverse a seconda della tipologia di operazione effettuata.

Come si calcola il fatturato?

Il fatturato IVA di un’impresa si definisce “volume d’affari” ed è formato dalla somma dell’imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che il soggetto effettua e registra o è tenuto a registrare. Il fornitore deve accreditare l’IVA al cliente e poi versarla all’Erario tramite il modello F24.

Come si calcola l’IVA da versare?

La detrazione dell’IVA sugli acquisti spetta alle imprese e si calcola, in base alla tipologia dei beni e servizi acquistati, sulla base dei documenti contabili registrati sul registro IVA acquisti. L’impresa può richiederne l’accredito sottraendolo al proprio fatturato IVA del periodo di esercizio previsto.

Le aliquote IVA

In Italia l’aliquota IVA ordinaria è del 22%.

Sono previste aliquote IVA ridotte per specifici beni e servizi:

  • 4% per alimentari, bevande e prodotti agricoli.
  • 5% per alcuni alimenti e prodotti sanitari.
  • 10% per la fornitura elettrica e del gas per usi domestici, per i medicinali e alcuni interventi di recupero di patrimonio edilizio.

Operazioni non soggette a IVA

Si tratta in generale di operazioni per le quali non è richiesto il pagamento e l’applicazione di alcuna aliquota IVA.

In generale l’IVA non viene applicata a:

  • Soggetti esonerati. Rientrano in tale categoria i soggetti fiscali e le piccole imprese che presumono di conseguire nell’anno ricavi e compensi inferiori ai 65.000€ che sono nel regime forfettario.
  • Operazioni non imponibili. Si tratta delle operazioni per le quali è difficile l’identificazione di territorialità poiché sono eseguite all’estero.
  • Operazioni esenti. Sono le attività riferite alla cessione di beni o alla prestazione di servizi esplicitamente escluse dalla normativa dal raggio di applicazione dell’imposta (art. 10 del D.P.R. n. 633/72).
  • Operazioni escluse. Sono transazione di vendita/acquisto in cui manca di uno dei requisiti dell’imposta e non è prevista l’applicazione del tributo. I requisiti possono essere: soggettivo se chi compie l’operazione non è un soggetto che svolge tale attività economica in modo abituale; oggettivo se l’operazione non è una cessione di beni o una prestazione di servizi; territoriale se l’operazione non si è svolta in maniera predominante in Italia.

Cos’è la Dichiarazione IVA

Generalmente i titolari di Partita IVA sono tenuti a comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta all’Agenzia delle Entrate. Esistono, tuttavia, due eccezioni:

  • Split payment. Si tratta di un accordo per prestazioni o cessioni di beni eseguite da un’impresa privata nei confronti di una Pubblica Amministrazione, dove le fatture emesse non  riportano l’ammontare IVA nel totale da pagare, poiché rimane in carico alla PA il dovere di contribuire alla somma dell’aliquota relativa alla transazione.
  • Inversione contabile (reverse charge). Si tratta di un meccanismo analogo allo split payment, ma riferito alle operazioni specifiche, generalmente legate alla manutenzione edile e alla pulizia, dove l’onere del versamento dell’imposta rimane in carico al cliente, in genere l’impresa privata beneficiaria del servizio.