Che cos’è l’esenzione, l’esonero e la non applicabilità dell’IVA
In generale si tratta di operazioni di acquisto/vendita per le quali non è richiesto il pagamento di alcuna imposta sul valore aggiunto e che quindi hanno l’indicazione dell’IVA allo 0%.
Chi ha diritto a l’esenzione, l’esonero o la non applicabilità dell’IVA
L’esclusione dall’applicazione dell’IVA vale generalmente per i soggetti esonerati. Se le operazioni di vendita o erogazione di servizi si sono svolte all’estero sono definite operazioni non imponibili IVA. Le operazioni sono, invece, esenti dall’IVA quando riguardano beni o attività espressamente individuate per legge, come le prestazioni sanitarie, le attività educative e culturali, alcune operazioni immobiliari. Tutte le operazioni esenti IVA sono elencate nell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/72.
Le persone fisiche che hanno una partita iva (ditte individuali) possono, infine, essere esentate dal versamento dell’IVA se presumono di conseguire ricavi e compensi inferiori ai 65.000€ all’interno dell’anno fiscale, accedendo al regime forfetario agevolato che comporta l’esonero dal versamento dell’IVA e l’esonero dall’emissione della fattura elettronica che termina nel 2022.
Il codice natura di non applicabilità dell’IVA nella fattura elettronica
Quando si predispone una fattura elettronica esente IVA è necessario indicare 0% di aliquota IVA da applicare. Una volta inserito tale codice è necessario inserire la motivazione di esenzione, esonero o non applicabilità fiscale dell’operazione. Ad ogni caso corrisponde un codice di natura da N1 a N7.
N1 – Operazioni escluse (ex art. 15)
Sono tutte le operazioni in cui l’esclusione dell’IVA è determinata da ritardi, mora non concordata, beni ceduti come omaggi, sconti, premi o abbuoni, spese sostenute per conto di terzi tramite accordo esplicito, imballaggi a rendere per rivalsa IVA.
N2- Operazioni non soggette
Le operazioni sono soggette sono quelle legate a:
- Prestazioni di beni o servizi extra UE (Art. 7)
- Acquisto di articoli con IVA assolta all’origine tabaccheria, quotidiani, telefonia al pubblico (ex. art. 74, D.P.R. n. 633/72 commi 1,2)
- Prestazioni eseguite da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolati (regime di vantaggio e regime forfetario)
N3 – Operazioni non imponibili
Rientrano in tale voce le cessioni di beni e servizi Intra UE, ovvero avvenuti all’interno della Comunità Europea (art. 42 D.L. n. 331/93).
N4 – Operazioni esenti (art. 10 e art. 74)
Si tratta di prestazioni sanitarie, educative, ludiche, interventi edili specifici.
N5 – Operazioni nel regime di margine
Rientrano gli scambi di beni per i quali si applica il regime speciale per i beni usati (art. 36 D.L. n. 41/95) e i servizi senza indicazione dell’imposta poiché legati al turismo e ai viaggi (art. 74 D.P.R. n. 633/72).
N6 – Operazioni in inversione contabile (reverse charge)
Si tratta di tutti gli interventi di pulizia e manutenzione compresi nell’art. 17 comma 6, lett. a-ter.
N7 – IVA assolta in altro stato UE
Rientrano in questa categoria gli scambi di beni a distanza o servizi on line, come la vendita da e-commerce dove i beni hanno sede in uno Stato differente da quello UE della compravendita (art. 40 e art. 41).